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Con la CM 8/2013 l'Agenzia fornisce importanti precisazioni in merito alla nuova deducibilità analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente nonché per le istanze di rimborso riferite ad annualità pregresse; in particolare, l'Amministrazione finanziaria precisa che:
• la deducibilità analitica dell'IRAP e quella forfettaria del 10% non possono complessivamente eccedere l’IRAP versata/dovuta;
• nel costo del personale vanno considerate anche le indennità di trasferta, gli incentivi all'esodo e gli accantonamenti al TFR;
• nell’individuazione dell’IRAP versata vanno ricomprese anche le somme corrisposte a seguito di ravvedimento o iscrizione a ruolo;
• per le istanze di rimborso IRPEF/IRES riferite ad annualità pregresse, in caso di errori, il contribuente può presentare, prima della scadenza del termine ordinario di 60 giorni successivi alla riapertura del canale telematico o, qualora più favorevole, entro il 31/05/2013, una nuova istanza barrando la casella "correttiva dei termini".
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